Art. 3.
(Banche dati. Percorsi formativi e di ricollocazione professionale).

      1. Presso i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, e successive modificazioni, sono istituiti appositi uffici e sportelli per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi lavoratori.
      2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di accedere gratuitamente a puntuali informazioni in merito alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti e all'offerta formativa esistente sul territorio nazionale, regionale e locale. Essi hanno

 

Pag. 6

inoltre diritto a servizi gratuiti di orientamento e all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, nel corso della vita lavorativa, di percorsi, anche individuali, di apprendimento e formazione professionale.